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IL FUTURO ACQUIRENTE PUÒ USUFRUIRE DEL SUPERBONUS

Il quesito di partenza è stato posto da un contribuente all’Agenzia delle Entrate. “Sto per stipulare un contratto di compromesso per l’acquisto di un appartamento in un condominio. È vero che in qualità di ‘promissario acquirente’ ho diritto ad usufruire del superbonus 110% per i lavori edilizi che inizieranno a breve?”.

Per chi non sapesse cos’è il Superbonus e a chi spetta, abbiamo riportato qui un piccolo approfondimento, estrapolato dal portale dell’Agenzia delle Entrate.

Cos’è il Superbonus?

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63/2013.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare, il Superbonus spetta:

  • fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure
  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Detto questo, torniamo al quesito di partenza. Quale è stata la risposta che l’Agenzia delle Entrate ha dato al contribuente?

A questa domanda l’Agenzia delle Entrate risponde: il Superbonus spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.

Quindi, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, tra i soggetti aventi il diritto di richiedere la detrazione del 110% rientra anche il futuro acquirente.

Occorre però (avverte l’Agenzia) che sia stato stipulato e registrato regolarmente un contratto preliminare di vendita dell’immobile.

Fonte: Agenzia delle Entrate, Edilportale, Informazione.

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