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ANIMALI DOMESTICI IN CONDOMINIO: NUOVA RIFORMA 2022

L’obbiettivo della nuova legge (Riforma del Condominio Legge 220/2012) è quello di non inibire la scelta personale di chi vuole coabitare con un animale domestico, quale vero e proprio componente della famiglia.

Dopo la riforma, i regolamenti condominiali non devono più vietare ai singoli condòmini di tenere un pet nel proprio appartamento (nuovo art. 1138 del Codice civile, ultimo comma).

Occorre comunque sottolineare che la loro presenza non può essere senza regole: bisogna rispettare gli spazi e i diritti altrui.

Il condominio può chiederne l’estromissione solo in specifiche circostanze, per esempio, la mancanza di igiene o patologie dell’animale appositamente documentate (da ASL e veterinari privati).

Animali domestici ed esotici

La nuova legge non è molto chiara riguardo il significato del termine “animale domestico”. Sicuramente, non ci sono dubbi per cani e gatti, ma potrebbero sorgere per quanto riguarda altri tipi di animali meno comuni: furetti, cincillà, conigli, serpenti, ragni, ratti.

Il regolamento condominiale, anche dopo la riforma, può quindi opporsi agli animali esotici, perciò sicuramente al possesso di serpenti e iguane, ma anche furetti e cincillà.

Divieto di detenzione

C’è un unico caso in cui è ammesso il divieto di detenzione animali domestici: in un contratto di locazione. Il proprietario di casa può specificatamente vietare al conduttore (inquilino) il possesso di animali, purché ovviamente tale clausola sia indicata nel contratto di affitto.

Regolamento in condominio

La consentita coabitazione con gli animali non è esente da ogni regola; è necessario rispettare gli altri condòmini e non arrecare loro fastidio.

  • Il proprietario è tenuto a vigilare sul suo cane affinché non arrechi danni agli altri e non sporchi i luoghi comuni (in tal caso il proprietario deve provvedere immediatamente alla pulizia).
  • Il cane che circola negli spazi comuni, per esempio nel giardino, deve sempre indossare il guinzaglio corto (non più lungo di 1,50 metri).
  • Per quanto riguarda la museruola, il padrone deve portarla sempre con sé e farla indossare al cane in caso di necessità, per esempio in ascensore.
  • Qualsiasi delibera condominiale che imponga restrizioni all’animale (che per esempio impedisca al cane di usare l’ascensore) è annullabile dal giudice.

In questo caso, l’interessato può presentare ricorso al tribunale entro un mese, conteggiato a partire dalla delibera se era contrario, oppure a partire dalla ricezione della comunicazione della decisione se assente.

Attenzione

Se nell’assemblea sono stati introdotti limiti sulla libertà del cane, senza che l’argomento fosse inserito nell’ordine del giorno (per esempio comprendendolo come “varie ed eventuali”), la delibera è già nulla e non bisogna neanche ricorrere al giudice per farla annullare: basta inviare una lettera tramite raccomandata A/R all’amministratore, per ricordargli che la decisione non è lecita.

Diritti e doveri

Grazie alla riforma ogni condomino può avere un cane o un gatto in casa propria e il regolamento condominiale non può vietarlo.

Dal diritto di detenere un cane, sorgono quindi per il proprietario diversi obblighi volti a tutelare sicurezza e salute propria e degli altri condomini:

  • Registrazione: il cane deve essere registrato all’anagrafe canina e quindi dotato di microchip.
  • Vaccinazione: cani e gatti vanno vaccinati contro le patologie per cui sono a rischio. Bisogna, inoltre, procedere con la sverminazione ed infine l’applicazione di antiparassitario. Ogni animale domestico deve essere in possesso del suo libretto sanitario rilasciato dal veterinario di fiducia.
  • Comportamento: come abbiamo già specificato nel paragrafo precedente, i cani che passano per gli spazi comuni devono essere sempre portati al guinzaglio. Il padrone deve portare con sé sempre la museruola e farla indossare al cane quando opportuno. Inoltre, il proprietario deve dotarsi di apposita paletta e busta per la pulizia degli escrementi e di un deodorante da spruzzare in caso di cattivi odori.

Problemi in condominio

Tra i problemi principali che si riscontrano in un condominio dove sono ospitati amici a quattro zampe, ci sono sicuramente i rumori e gli odori: cani che abbaiano durante il giorno perché il padrone non c’è, schiamazzi anche durante la notte, puzza in ascensore o in altre parti comuni.

Vanno pulite anche le cucce del cane o qualunque altro luogo, anche se privato, in cui gli animali sostano e sporcano, in modo che non arrivino cattivi odori ai vicini. In caso di odore intollerabile, infatti, il proprietario del cane può incorrere nel reato di “getto pericoloso di cose” (articolo 674 del Codice penale, cfr. sentenza Cassazione 45230/14 del 3 novembre 2014).

Il vicino disturbato dalla puzza può ricorrere al giudice solo se supera la normale tollerabilità: inutile quindi, intraprendere una causa, che sarà irrimediabilmente persa, se si tratta di poche volte e di una puzza tollerabile.

Lo stesso vale per i rumori: i cani sono esseri viventi e si esprimono con l’abbaio. Anche in questo caso occorre essere pazienti e ammettere che anche il cane ha diritto di usare il suo linguaggio e non ha la capacità di leggere l’orologio per rispettare alcuni orari. Il padrone da parte sua deve cercare di tenere tranquillo il cane durante le ore di riposo.

Se un cane abbaia di continuo giorno e notte, non permettendo un attimo di riposo ai vicini di casa o se dalla casa vengono emanati continui e sgradevolissimi odori, prima di sporgere querela la procedura da seguire è la seguente:

  • Contattare il proprietario del cane e cercare di arrivare a un accordo comune. Se necessario parlarne anche in assemblea condominiale.
  • Se i disturbi continuano, contattare l’ASL, che potrà verificare e dichiarare lo stato di abbandono dei cani e rilascerà apposito verbale, che vale come prova. Con questo occorre recarsi presso le autorità e sporgere denuncia.

Sentenze

Tantissime sono le sentenze della Corte della Cassazione a tutela degli animali, ma ci sono anche quelle dove il proprietario viene condannato per aver causato danni o disagio ai vicini di casa o a terzi. Tra le più importanti da segnalare le seguenti sentenze:

Tutela degli animali

  • Chi trova un cane senza riferimenti e senza microchip e se ne appropria non commette reato (Corte di cassazione n. 11700/2012);
  • I cani non possono essere trasportati nel bagagliaio dell’auto (Corte di Cassazione sentenza n. 21744/2005);
  • Utilizzare corde o collare di natura elettrica sul cane è reato (Corte di Cassazione sentenza n. 21932/2016);
  • Tenere il cane in macchina e/o al sole è reato, non va lasciato stazionare (Corte di Cassazione sentenza n. 175/2008, sentenza n. 44902/2012).

Diritti dei vicini di casa e di terzi

  • Per il continuo abbaio del cane durante la notte è responsabile il proprietario, anche se il disturbo intollerante arriva a un solo vicino di casa (Corte di Cassazione sentenza n. 36241/2004, sentenza n. 38034/2013).
  • Il cane non può girovagare senza guinzaglio nel giardino condominiale (Corte di Cassazione sentenza n. 4672/2009).
  • Il proprietario è responsabile di ciò che fa il cane (Corte di Cassazione sentenza n.36461/2014).
  • ASL e comune rispondono per i danni provocati dai randagi (Corte di Cassazione n. 2741/2014).

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